Patrocinio a spese dello stato (gratuito patrocinio) DPR 115/2001

Come noto chi non dispone di un reddito sufficiente non potrebbe garantirsi una difesa efficace: finalmente, da pochi anni, l'Italia ha una legge che salvaguarda i diritti di queste persone.

Il limite di reddito  è ancora troppo basso per cui una consistente parte della popolazione si trova in una situazione per cui da una parte non rientra nei limiti di reddito, dall'altra non ha disponibilità economiche sufficienti per una difesa effettiva.

LIMITI DI REDDITO

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo lordo non superiore a euro 11.528,41 (in base al Decreto Ministero Giustizia 12/8/2015).
Occorre sommare:
1) i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (se è stata presentata sarebbe bene allegarne una copia);
2) tutte le ulteriori entrate disponibili, tenendo in considerazione anche quei redditi che, per legge, sono esenti da IRPEF e quelli assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva (ad es. contributi di aziende per i servizi sociali, borse di studio, indennità di disoccupazione, canoni di locazione da immobili posseduti, somme percepite per eredità o in conseguenza della vendita di immobili ecc.).
3) i redditi (calcolati come sopra) di tutti i familiari conviventi (deve anche tenersi conto del reddito di eventuali ulteriori conviventi, salvo il caso di mera condivisione di uno stesso alloggio); tra i conviventi deve tenersi sempre conto del reddito del coniuge, se non legalmente separato o divorziato e purchè non viva più nella medesima abitazione.

Pur parlando la legge di familiari risultanti dallo stato di famiglia, la giurisprudenza ha ampliato il concetto a famiglia di fatto.
Solo nell’ambito penale, il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Pur non essendo previsto dalla normativa, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che è obbligatorio indicare anche eventuali beni immobili (terreni, appartamenti ecc., anche solo per una quota) o beni mobili registrati (autovetture, motoveicoli) sui quali il richiedente (o uno dei familiari conviventi) abbia un diritto reale (proprietà, usufrutto, ecc.).
Questo sul ridicolo presupposto che un immobile, prima o poi, potrebbe produrre un reddito; in ogni caso, per non correre rischi, meglio indicarli.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

A rigore non è necessario produrre alcun documento, in quanto la situazione familiare viene dichiarata nell'istanza, la cui firma deve essere autenticata dall'avvocato o da un cancelliere del tribunale, mentre per i redditi va sottoscritta una autocertificazione, alla quale deve essere allegata copia semplice (cioè una fotocopia) del proprio documento di identità.

DA QUALE AVVOCATO SI SARA' DIFESI.

Come normalmente accade nei procedimenti penali a chi non nomina un avvocato di fiducia viene nominato un difensore d'ufficio.
E' di fondamentale importanza verificare che l'avvocato che si vuole nominare sia inserito in detta lista, altrimenti al termine del procedimento il difensore non otterrà il compenso dallo Stato (anche se non credo potrà richiederlo a Voi direttamente).

Se l'avvocato nominato d'ufficio non fosse inserito nell'apposita lista dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario presentare istanza al giudice affinchè sia nominato un difensore inserito in detta lista.
Ai sensi della normativa sul patrocinio a spese dello Stato è possibile nominare un solo difensore (in caso di nomina di un secondo difensore si decade automaticamente dal beneficio).

E' comunque sempre possibile ed anzi assolutamente auspicabile nominare un proprio difensore di fiducia, il quale potrà aiutarVi nella compilazione e presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Se siete stati già ammessi dovete comunicarlo al primo contatto con l'avvocato, sia esso d'ufficio o di fiducia, in quanto, tra le altre cose, ciò comporta:
1) il divieto assoluto per l'avvocato di chiedere compensi direttamente al cliente;
2) il diritto di ottenere tutte le copie degli atti del procedimento gratuitamente;
3) il diritto di nominare un consulente di parte (a determinate condizioni).

L'avv. Coran è inserito nella lista dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato nel settore penale.

Al fine di facilitare la richiesta di ammissione al beneficio, lo studio ha predisposto, per i procedimenti penali, un modulo, in formato PDF, che può essere anche compilato on-line e poi deve essere stampato, firmato e depositato nella cancelleria competente unitamente a copia di un proprio documento di identità.

Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato [PDF]

 

DIFFERENZA TRA DIFESA D'UFFICIO E GRATUITO PATROCINIO

Molte persone pensano che il difensore d'ufficio sia sinonimo di gratuito patrocinio, il che è profondamente sbagliato.

Per essere ammessi al gratuito patrocinio occorre presentare un'istanza e rispettare precisi limiti di reddito (v. sopra); mentre il difensore d'ufficio viene nominato da chiunque non abbia provveduto a nominare un difensore di fiducia.

La nomina viene fatta dalla Polizia Giudiziaria o dall'Autorità Giudiziaria sulla base di elenchi e turni predisposti dall'Ordine degli Avvocati; il sistema è informatizzato e chi effettua la nomina riceve un solo nominativo, non potendo quindi scegliere il difensore.

La cosa più importante da tenere presente è che mentre il difensore di chi è ammesso al gratuito patrocinio è pagato dallo Stato (e non può ricevere alcun compenso dalla parte) il difensore d'ufficio non riceve nessun compenso dallo Stato e deve essere retribuito direttamente dal suo difeso, secondo i parametri di cui al Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55.

La confusione tra i due ruoli è dovuta principalmente al fatto che chi ha la possibilità economica si affida ad un avvocato di sua fiducia, per cui normalmente quelli che si affidano al difensore d'ufficio sono anche le persone con minori possibilità economiche.

Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy.
Chiudendo questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici. Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi momento potrai modificare la scelta effettuata.