Messa alla prova (MAP) e lavori di pubblica utilità (LPU)
Il lavoro di pubblica utilità (LPU) consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato, ed è previsto in diversi casi:
- quale sanzione principale, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 274/2000;
- nei casi di violazione del Codice della Strada (CdS) previsti all’art. 186, comma 9-bis e art. 187, comma 8-bis del d.lgs. n. 285/1992;
- nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5-bis, del D.P.R. n. 309/1990;
- come obbligo dell’imputato in stato di sospensione del procedimento per messa alla prova (MAP) ai sensi dell’art. 168-bis c.p.;
- come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 c.p.;
- quale pena sostitutiva della pena detentiva breve (non superiore a 3 anni), ai sensi dell'art. 56-bis della legge n. 689/1981.
Il lavoro di pubblica utilità, in tutti i casi appena elencati, è svolto sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale.
Pertanto, per svolgere il lavoro di pubblica utilità è necessario trovare un ente convenzionato, che abbia una convenzione specifica per il tipo di LPU da svolgere. L'esistenza e il contenuto delle convenzioni tra enti e Ministero della Giustizia o Presidente del Tribunale si può consultare al seguente link: