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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (GRATUITO PATROCINIO). Come noto chi non dispone di un reddito sufficiente non potrebbe garantirsi una difesa efficace: finalmente, da pochi anni, l'Italia ha una legge che salvaguarda i diritti di queste persone. Il limite di reddito è ancora troppo basso per cui una consistente parte della popolazione si trova in una situazione per cui da una parte non rientra nei limiti di reddito, dall'altra non ha disponibilità economiche sufficienti per una difesa effettiva. Attualmente il limite (aggiornato periodicamente in base al costo della vita) del reddito LORDO imponibile ai fini Irpef è pari ad €.9.723,84. Occorre inoltre sommare i redditi di tutti i familiari conviventi (la legge non prevede invece di calcolare il reddito del convivente, anche se recentemente una sentenza della Cassazione ha affermato il contrario). Ai sensi della normativa sul patrocinio a spese dello Stato sono necessari alcuni presupposti per l'inserimento nella lista dei difensori nominabili da coloro che chiedono di essere ammessi al gratuito patrocinio. E' di fondamentale importanza verificare che l'avvocato che si vuole nominare sia inserito in detta lista, altrimenti al termine del procedimento il difensore non otterrà il compenso dallo Stato e potrà richiederlo a Voi direttamente. L'avv. Coran è inserito nella lista dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato. Al fine di facilitare la richiesta di ammissione al beneficio, lo studio ha predisposto per i procedimenti penali un modulo, in formato PDF, che può essere anche compilato on-line e poi deve essere stampato, firmato e depositato nella cancelleria competente.
istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato
DIFFERENZA TRA DIFESA D'UFFICIO E GRATUITO PATROCINIO. Molte persone pensano che il difensore d'ufficio sia sinonimo di gratuito patrocinio, il che è profondamente sbagliato. Per essere ammessi al gratuito patrocinio occorre presentare un'istanza e rispettare precisi limiti di reddito (v. sopra); mentre il difensore d'ufficio viene nominato da chiunque non abbia provveduto a nominare un difensore di fiducia. La nomina viene fatta dalla Polizia Giudiziaria o dall'Autorità Giudiziaria sulla base di elenchi e turni predisposti dall'Ordine degli Avvocati; il sistema è informatizzato e chi effettua la nomina riceve un solo nominativo, non potendo quindi scegliere il difensore. La cosa più importante da tenere presente è che mentre il difensore di chi è ammesso al gratuito patrocinio è pagato dallo Stato (e non può ricevere alcun compenso dalla parte) il difensore d'ufficio non riceve nessun compenso dallo Stato e deve essere retribuito direttamente dal suo difeso, secondo la stessa tariffa valida per gli avvocati di fiducia. La confusione tra i due ruoli è dovuta principalmente al fatto che chi ha la possibilità economica si affida ad un avvocato di sua fiducia, per cui normalmente quelli che si affidano al difensore d'ufficio sono anche le persone con minori possibilità economiche. |